Art. 59.

  Le    funzioni    dell'Avvocatura    dello   Stato   nei   riguardi
dell'amministrazione    statale   sono   estese   all'amministrazione
regionale  della  Valle  d'Aosta,  anche  nei casi di amministrazione
delegata  ai  sensi  dell'articolo  4,  secondo  comma,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
  Nei  confronti  dell'amministrazione regionale, della Valle d'Aosta
si  applicano  le  disposizioni  del  testo  unico  e del regolamento
approvati,  rispettivamente,  con  i regi decreti 30 ottobre 1933, n.
1611 e n. 1612, e successive modificazioni, nonche' gli articoli 25 e
144 del codice di procedura civile.
  Le  disposizioni  dei commi precedenti non si applicano nei giudizi
in  cui  sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione
regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
  Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di
interessi  fra  lo  Stato  e  la  regione,  questa puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
  La  regione  ha  facolta'  di  avvalersi  del  patrocinio di liberi
professionisti.