Art. 69. 
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione  e  indennita'  per
                      l'avviamento commerciale) 
 
  Alle scadenze di cui alle lettere a) b) e)  dell'articolo  67  e  a
quelle di cui all'articolo 71, il locatore deve comunicare,  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento da  inviarsi  almeno  sessanta
giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende  proseguire
la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per  la  locazione
dell'immobile. 
  L'obbligo non ricorre quando  il  conduttore  abbia  comunicato  al
locatore che non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei  casi  di
cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore  o
qualora sia in corso una delle procedure previste dal  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267,  e  successive  modificazioni,  a  carico  del
conduttore medesimo. 
  Tale obbligo non ricorre inoltre quando  il  locatore  non  intende
procedere  al  rinnovo  della  locazione  per   i   motivi   indicati
all'articolo 29. 
  Il conduttore deve rendere noto al locatore,  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende  proseguire  la
locazione alle nuove condizioni. 
  Il conduttore ha diritto di  prelazione  se,  entro  trenta  giorni
dalla ricezione della comunicazione di  cui  al  primo  comma,  offre
condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli  conserva
tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma  dell'articolo
40. 
  Il conduttore, se non accetta le condizioni  offerte  dal  locatore
ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso  pari  a
18  mensilita',  ovvero  a  21  per  le  locazioni  con  destinazione
alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo. 
  Qualora  il  locatore  non  intenda  procedere  al  rinnovo   della
locazione,  al  conduttore  e'  dovuta  l'indennita'  per  avviamento
commerciale nella misura di  18,  ovvero  di  21  mensilita'  per  le
locazioni con destinazione alberghiera sulla base del canone corrente
di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. 
  L'indennita'  dovuta  e'  complessivamente  di  21  ovvero  di   28
mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi  di
cui al secondo comma dell'articolo 34. 
  L'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio   dell'immobile   e'
condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di  cui  ai
precedenti commi sesto e settimo. 
  Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71  le  disposizioni  del
presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.