Art. 35.
            (Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata)

  Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma,
lettere  a) e c) dell'articolo 1 della presente legge, e' autorizzata
per  il  quadriennio  1978,  1979,  1980  e  1981 l'assegnazione agli
Istituti  autonomi  per  le case popolari e loro consorzi, nonche' ai
comuni  per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente,  della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si
provvede mediante:
    a)  i  proventi  relativi  ai  contributi  di cui al primo comma,
lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
degli  anni  1979,  1980  e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31
dicembre 1987;
    b)  i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le
altre  entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5
della  legge  22  ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27
maggio  1975,  n.  166,  allo  articolo 4 del decreto-legge 13 agosto
1975,  n.  376,  convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli
articoli  16  e  25  della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli
anni 1979, 1980 e 1981;
    c)  l'apporto  dello  Stato  di  lire 1.500 miliardi. Detta somma
sara'  iscritta  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro  in  ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire
500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.
  Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai
sensi  del  precedente  comma derivanti dai proventi e rientri di cui
alle  lettere  a)  e b) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri
derivanti  dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello
stesso   comma   e,   per  la  parte  eccedente,  a  nuovi  programmi
costruttivi.
  Per  gli  anni  successivi  al  1981,  alla realizzazione del piano
decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato.
  Gli  Istituti  autonomi  per  le  case popolari e loro consorzi e i
comuni,  sono  autorizzati  ad assumere impegni fino alla concorrenza
dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione
ed  a  provvedere  immediatamente  a  tutte  le  operazioni  relative
all'acquisizione   delle   aree   ed   all'appalto   delle  opere  da
localizzare.
  La  somministrazione  dei  fondi agli Istituti autonomi per le case
popolari  e  loro  consorzi  e  ai comuni e' disposta in relazione ai
pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.