Art. 36.
(Finanziamento per l'edilizia convenzionata agevolata)
Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia
residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente
articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978,
1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresi' alla
corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in
misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni
effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura
superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti
nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti
annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d)
del precedente articolo 13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del
presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.