Art. 36.
       (Finanziamento per l'edilizia convenzionata agevolata)

  Per  la  concessione  di  contributi  agli  interventi  di edilizia
residenziale  fruenti  di  mutuo  agevolato  previsto  dal precedente
articolo  16  e'  autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978,
1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
  I  contributi  di  cui al primo comma sono destinati, altresi' alla
corresponsione  agli  istituti  di  credito mutuanti di contributi in
misura  tale  che  gli  interessi di preammortamento sulle erogazioni
effettuate  in  corso  d'opera  non  gravino sul mutuatario in misura
superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.
  I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti
nel   bilancio  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  corrisposti
annualmente  alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d)
del precedente articolo 13.
  All'onere  di  lire  70  miliardi  derivante  dall'applicazione del
presente  articolo  per  l'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente  riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.