Art. 37.
(Finanziamento per l'edilizia rurale)
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di
cui al precedente articolo 26 e' autorizzato, per l'anno finanziario
1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sara' iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante
corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla
legge 27 dicembre 1977; numero 984. Le riduzioni stesse saranno
stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed
alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma
dell'articolo 17 della predetta legge.
Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sara' provveduto
annualmente nell'ambito delle disponibilita' del bilancio dello
Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.