Art. 37.
                (Finanziamento per l'edilizia rurale)

  Per  la  concessione  del concorso nel pagamento degli interessi di
cui  al precedente articolo 26 e' autorizzato, per l'anno finanziario
1978,  un  limite  di impegno di lire 30 miliardi, che sara' iscritto
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici per l'anno finanziario medesimo.
  All'onere  relativo  all'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo.
  All'onere  relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante
corrispondenti  riduzioni  delle autorizzazioni di spesa recate dalla
legge  27  dicembre  1977;  numero  984.  Le riduzioni stesse saranno
stabilite  dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed
alimentare   secondo   la   procedura   prevista   dal   sesto  comma
dell'articolo 17 della predetta legge.
  Per  il  quinquennio  1988-1992  al relativo onere sara' provveduto
annualmente  nell'ambito  delle  disponibilita'  del  bilancio  dello
Stato.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.