Art. 38.
(Completamento dei programmi  di edilizia convenzionata agevolata per
                      l'anno finanziario 1977)

  E'  autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di
lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento
di  iniziative  in corso, di ammontare unitario tale da consentire la
realizzazione di programmi funzionali.
  I  fondi  non  utilizzati  ai  sensi  del  comma  precedente  e non
impegnati  entro  il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti
di impegno autorizzati dall'articolo 36.
  Per  i  programmi  costruttivi  fruenti dei contributi previsti dai
commi  precedenti,  si  applicano  le  norme della presente legge per
quanto  riguarda  l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione
dei  contributi.  Nel  caso  in  cui  si  tratti  di completamento di
iniziative  edilizie,  i cui lavori siano iniziati anteriormente alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 ed all'articolo 43.
  All'onere  di  20, miliardi di lire derivante dall'applicazione del
presente  articolo  per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  degli  stanziamenti
iscritti  al  capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.