Art. 38.
(Completamento dei programmi di edilizia convenzionata agevolata per
l'anno finanziario 1977)
E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di
lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento
di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la
realizzazione di programmi funzionali.
I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non
impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti
di impegno autorizzati dall'articolo 36.
Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai
commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per
quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione
dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di
iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 ed all'articolo 43.
All'onere di 20, miliardi di lire derivante dall'applicazione del
presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.