Art. 39.
(Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano)
Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza
esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale,
integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla
presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da
devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati
dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.