Art. 39.
       (Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano)

  Per  le  province  autonome  di Trento e Bolzano, aventi competenza
esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale,
integra  ed  accredita  le  quote  dei  finanziamenti  previsti dalla
presente  legge,  proporzionalmente  alle  entrate  in  copertura, da
devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati
dall'articolo  78  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.