Art. 40. (Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione) Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981. Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi. Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, e' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalita' che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.