Art. 40.
(Incremento del fondo  per  mutui  ai comuni per l'acquisizione delle
               aree e per le opere di urbanizzazione)

  Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai
sensi   dell'articolo  45  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,
modificato  dall'articolo  7  della  legge 27 maggio 1975, n. 166, e'
ulteriormente  elevato  a  lire  700  miliardi. A tal fine, il tesoro
dello  Stato  e'  autorizzato  ad  apportare  alla  Cassa  depositi e
prestiti  la  somma  di lire 180 miliardi. Detta somma sara' iscritta
nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro in
ragione  di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979,
1980 e 1981.
  Per  la  concessione  dei mutui si applicano le disposizioni di cui
agli  articoli  9  e  9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito  nella  legge  16  ottobre 1975, n. 492. Il termine per la
trasmissione  delle  domande dei comuni, previsto dal primo comma del
citato  articolo  9, decorre dalla data di approvazione del programma
di localizzazione degli interventi.
  Con  la  legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni
finanziari  dal  1979  al  1981,  e'  stabilita  la quota parte degli
stanziamenti  di cui al primo comma, che sara' coperta con operazioni
di   indebitamento  sul  mercato,  che  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  effettuare  alle  condizioni  e con le modalita' che
saranno,  con  la  stessa  legge  di  bilancio,  di  volta  in  volta
stabilite.