Art. 49.
(Controlli sulle unita' sanitarie locali)
Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato
dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 56 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62 - integrati da un esperto in materia
sanitaria designato dal consiglio regionale - nelle forme previste
dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie
locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei
comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai
controlli sulle unita' sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si
esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunita' montane presentano
annualmente, in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle
regioni, allegata al bilancio delle unita' sanitarie locali, una
relazione al presidente della giunta regionale sui livelli
assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel
corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al
consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed
efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile
degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli
stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve
essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e
della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti
consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.