Art. 50.
(Norme di contabilita)
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le
regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del
patrimonio e la contabilita' delle unita' sanitarie locali in
conformita' ai seguenti principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve
risultare corrispondente ai principi della contabilita' pubblica
previsti dalla legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle
comunita' montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche
verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine
dell'accertamento di eventuali disavanzi, da comunicare
immediatamente ai sindaci o ai presidenti delle comunita' competenti
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente
articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini
di competenze quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni
autonome e le contabilita' speciali, devono essere strutturati su
base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta
dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli
economici e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di
spesa nonche' dei conti consuntivi delle unita' sanitarie locali,
devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e
nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunita'
montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unita'
sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilita' degli enti
territoriali cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci
comunali o delle comunita' montane per i compiti delle unita'
sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali
che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalita';
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con
dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni;
9) alle unita' sanitarie locali e' vietato, anche attraverso i
comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo
anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo
dello scoperto autorizzato.
Le unita' sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti
trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo
di cassa nonche' dei debiti e crediti dei bilanci gia' accertati alla
data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali
impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al numero 8)
del primo comma, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.
La regione a sua volta fornira' gli stessi dati ai Ministeri della
sanita' e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile
delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente
nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero
dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del
presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo
complessivo, e cio' anche avendo riguardo ai debiti e crediti di
bilancio, i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane sono
tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi
deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare
in equilibrio il conto di gestione della unita' sanitaria locale.