Art. 50.
                       (Norme di contabilita)

  Entro  sei  mesi  dalla  entrata  in vigore della presente legge le
regioni  provvedono  con  legge  a  disciplinare  l'utilizzazione del
patrimonio  e  la  contabilita'  delle  unita'  sanitarie  locali  in
conformita' ai seguenti principi:
    1)  la  disciplina  amministrativo-contabile  delle gestioni deve
risultare  corrispondente  ai  principi  della  contabilita' pubblica
previsti dalla legislazione vigente;
    2)  i  competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle
comunita' montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche
verifiche   di   cassa,   con   ritmo   almeno  bimestrale,  al  fine
dell'accertamento    di    eventuali    disavanzi,    da   comunicare
immediatamente  ai sindaci o ai presidenti delle comunita' competenti
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente
articolo;
    3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini
di competenze quanto in termini di cassa;
    4)  i  predetti  bilanci,  in  cui  saranno  distinte le gestioni
autonome  e  le  contabilita'  speciali, devono essere strutturati su
base economica;
    5)   i   conti   consuntivi   devono   contenere   una   compiuta
dimostrazione,   oltre   che  dei  risultati  finanziari,  di  quelli
economici e patrimoniali delle gestioni;
    6)  le  risultanze  complessive  delle previsioni di entrata e di
spesa  nonche'  dei  conti  consuntivi delle unita' sanitarie locali,
devono  essere  iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e
nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunita'
montane.  I  bilanci  di previsione e i conti consuntivi delle unita'
sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilita' degli enti
territoriali cui si riferiscono;
    7)  gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci
comunali  o  delle  comunita'  montane  per  i  compiti  delle unita'
sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali
che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalita';
    8)  i  contratti  di  fornitura  non possono essere stipulati con
dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni;
    9)  alle  unita'  sanitarie locali e' vietato, anche attraverso i
comuni,   il   ricorso  a  qualsiasi  forma  di  indebitamento  salvo
anticipazioni  mensili  da  parte  del tesoriere pari a un dodicesimo
dello scoperto autorizzato.
  Le  unita' sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti
trimestrali,  entro  il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
scadenza  del  trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo
di cassa nonche' dei debiti e crediti dei bilanci gia' accertati alla
data  della  resa  del  conto  anzidetto,  dettagliando gli eventuali
impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al numero 8)
del primo comma, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.
  La  regione a sua volta fornira' gli stessi dati ai Ministeri della
sanita'  e  del  tesoro  secondo  un modello di rilevazione contabile
delle  spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente
nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.
  Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero
dalla  rendicontazione  trimestrale  prevista  dal  secondo comma del
presente  articolo,  risulti  che  la gestione manifesta un disavanzo
complessivo,  e  cio'  anche  avendo  riguardo ai debiti e crediti di
bilancio,  i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane sono
tenuti  a  convocare  nel  termine  di  30 giorni i rispettivi organi
deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare
in equilibrio il conto di gestione della unita' sanitaria locale.