Art. 51.
(Finanziamento del servizio sanitario nazionale)
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del
servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la legge
di approvazione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono
risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della
parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati
di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero
del bilancio e della programmazione economica.
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto
speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni
contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di
indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e
per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono
tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con
le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3 in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le
differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la
ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto
dall'articolo 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
numero 1523, prorogato dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n.
853.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per
la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro
assegnate ai sensi del presente articolo.
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi,
sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il
livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le
unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento
delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per
cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire
gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio
regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il
finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono
sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun trimestre, e'
trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e
servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il
piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione
dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese
disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro
attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze
obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di
morbilita' accertati dagli organi sanitari della regione e
finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.