Art. 51. 
          (Finanziamento del servizio sanitario nazionale) 
 
  Il  fondo  sanitario  nazionale  destinato  al  finanziamento   del
servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la  legge
di approvazione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono
risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della
parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente,  negli  stati
di previsione della spesa del Ministero del tesoro  e  del  Ministero
del bilancio e della programmazione economica. 
  Le somme stanziate a norma del precedente comma  vengono  ripartite
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) tra tutte le  regioni,  comprese  quelle  a  statuto
speciale,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  sentito   il
Consiglio  sanitario  nazionale,  tenuto  conto   delle   indicazioni
contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e  sulla  base  di
indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente  e
per la spesa in  conto  capitale.  Tali  indici  e  standards  devono
tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti  con
le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3 in modo uniforme
su tutto il  territorio  nazionale,  eliminando  progressivamente  le
differenze strutturali e  di  prestazioni  tra  le  regioni.  Per  la
ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto
dall'articolo  43  del  testo  unico  delle  leggi  sul   Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
numero 1523, prorogato dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n.
853. 
  All'inizio di ciascun trimestre,  il  Ministro  del  tesoro  ed  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno  per
la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote  loro
assegnate ai sensi del presente articolo. 
  Le regioni, sulla  base  di  parametri  numerici  da  determinarsi,
sentiti i comuni, con legge  regionale  ed  intesi  ad  unificare  il
livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a  ripartire  tra  le
unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il  finanziamento
delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per
cento per interventi  imprevisti.  Tali  parametri  devono  garantire
gradualmente livelli di prestazioni uniformi  nell'intero  territorio
regionale.  Per  il  riparto  della  quota  loro  assegnata  per   il
finanziamento delle spese in conto capitale,  le  regioni  provvedono
sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale. 
  Con provvedimento regionale, all'inizio di  ciascun  trimestre,  e'
trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi  e
servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il
piano sanitario regionale. 
  Gli amministratori  e  i  responsabili  dell'ufficio  di  direzione
dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in solido delle  spese
disposte od autorizzate in eccedenza alla  quota  di  dotazione  loro
attribuita,  salvo  che  esse  non  siano  determinate  da   esigenze
obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari  di
morbilita'  accertati  dagli  organi   sanitari   della   regione   e
finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.