Art. 52.
(Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979)
Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario
nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato e'
determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel
1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro
consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e
posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17
agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla
presente legge, per lo esercizio delle funzioni attribuite al
servizio sanitario nazionale.
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per
l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute
in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme
contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda
la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto e' regolato
da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la
fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei
mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non
compresi negli impegni dell'anno 1977.
Fatte salve le necessita' finanziarie degli organi centrali del
servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo
comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per
l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro della sanita', assumendo come riferimento la
spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto e' previsto dal
presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al
precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma
dell'articolo 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti
dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con
periodicita' trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che
nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio
sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse
alle unita' sanitarie locali.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le
disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo
50.
Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono
tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo
50.
Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un
disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base per il
finanziamento dell'ente, la regione indica tempestivamente i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di
gestione.