Art. 52. 
          (Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979) 
 
  Per l'esercizio finanziario  1979  l'importo  del  fondo  sanitario
nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello  Stato  e'
determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute  nel
1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai  comuni  e  loro
consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni  autonome  estinti  e
posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione  17
agosto 1974, n. 386, e da ogni altro  ente  pubblico  previsto  dalla
presente  legge,  per  lo  esercizio  delle  funzioni  attribuite  al
servizio sanitario nazionale. 
  Ai fini della determinazione  del  fondo  sanitario  nazionale  per
l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute
in aumento: 
    a)  le  maggiorazioni  derivanti  dall'applicazione  delle  norme
contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda
la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto  e'  regolato
da convenzioni; 
    b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per  la
fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979; 
    c) le maggiorazioni derivanti  dalle  rate  di  ammortamento  dei
mutui regolarmente contratti negli  anni  1978  e  precedenti  e  non
compresi negli impegni dell'anno 1977. 
  Fatte salve le necessita' finanziarie  degli  organi  centrali  del
servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di  cui  al  primo
comma, alla ripartizione del fondo fra le  regioni  si  provvede  per
l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'articolo  8  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro  di
concerto con il Ministro della sanita', assumendo come riferimento la
spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto e' previsto  dal
presente articolo, maggiorata in base alle  disposizioni  di  cui  al
precedente comma. 
  Le regioni,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  dal  terzo  comma
dell'articolo  61  e  sulla  base  degli  atti  ricognitivi  previsti
dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1978, n.  461,  assicurano,  con
periodicita' trimestrale i necessari mezzi finanziari agli  enti  che
nel  territorio  regionale  esercitano  le  funzioni   del   servizio
sanitario nazionale fino  all'effettivo  trasferimento  delle  stesse
alle unita' sanitarie locali. 
  Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato,  le
disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo  comma  dell'articolo
50. 
  Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza,  sono
tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo
50. 
  Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un
disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base  per  il
finanziamento  dell'ente,  la  regione   indica   tempestivamente   i
provvedimenti  necessari  a  riportare  in  equilibrio  il  conto  di
gestione.