Art. 44.

                   Contratto individuale di lavoro

    1.  Il  personale  amministrativo,  tecnico  e ausiliario statale
degli  istituti  e  scuole di istruzione primaria e secondaria, degli
istituti  d'arte,  dei licei artistici, delle istituzioni educative e
degli  istituti  e  scuole  speciali  statali,  assolve alle funzioni
amministrative,  contabili,  gestionali,  strumentali,  operative, di
accoglienza   e   di   sorveglianza   connesse   all'attivita'  delle
istituzioni   scolastiche,  in  rapporto  di  collaborazione  con  il
dirigente scolastico e con il personale docente.
    2.   Tali   funzioni   sono   assolte  sulla  base  dei  principi
dell'autonomia  scolastica  di cui all'art. 21 della legge n. 59/1997
dei  regolamenti  attuativi  e  delle  conseguenti  nuove  competenze
gestionali  riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base
del  principio  generale  dell'unita'  dei  servizi  amministrativi e
generali  e  delle  esigenze di gestione e organizzazione dei servizi
tecnici,  con  il  coordinamento del direttore dei servizi generali e
amministrativi.
    3.  Il  personale  di  cui al comma 1 e' collocato nella distinta
area professionale del personale A.T.A.
    4.  I  rapporti  individuali  di  lavoro  a tempo indeterminato o
determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni
ordine  e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali,
nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria
e del contratto collettivo nazionale vigente.
    5.  Nei  casi di assunzione in sostituzione di personale assente,
nel  contratto  individuale e' specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
    6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono, comunque, indicati:
      a) tipologia del rapporto di lavoro;
      b) data di inizio del rapporto di lavoro;
      c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a
tempo determinato;
      d) qualifica   di   inquadramento   professionale   e   livello
retributivo iniziale;
      e) compiti   e   mansioni   corrispondenti  alla  qualifica  di
assunzione;
      f) durata  del  periodo  di  prova,  per  il  personale a tempo
indeterminato;
      g) sede   di   prima   destinazione,   ancorche'   provvisoria,
dell'attivita' lavorativa.
    7.   Il   contratto   individuale   specifica  le  cause  che  ne
costituiscono  condizioni  risolutive  e  specifica, altresi', che il
rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque  causa  di  risoluzione  del  contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
    8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato puo' avvenire
con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  o  a  tempo  parziale. In
quest'ultimo  caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica
anche l'articolazione dell'orario di lavoro.