Art. 44.
Contratto individuale di lavoro
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale
degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli
istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e
degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di
accoglienza e di sorveglianza connesse all'attivita' delle
istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il
dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi
dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge n. 59/1997
dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base
del principio generale dell'unita' dei servizi amministrativi e
generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi
tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e
amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 e' collocato nella distinta
area professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o
determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni
ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali,
nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria
e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente,
nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a
tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorche' provvisoria,
dell'attivita' lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresi', che il
rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato puo' avvenire
con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica
anche l'articolazione dell'orario di lavoro.