Art. 45.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come
segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono
essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano
gia' superato in un equivalente profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai
ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in
aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di
processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneita'.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non
disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del
presente CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti
puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati; spetta altresi' al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
8. Il periodo di prova puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra
Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto
alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente
rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso
un'Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso
Amministrazione o ente di altro comparto, e' concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la
durata del periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l'interessato e' utilizzato
nelle attivita' relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per
superamento del periodo di prova e' di competenza del dirigente
scolastico, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.