Art. 45. Periodo di prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue: - 2 mesi per i profili delle aree A e A super; - 4 mesi per i restanti profili. In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano gia' superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneita'. 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente CCNL. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 8. Il periodo di prova puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza. 10. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso un'Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, e' concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la durata del periodo di prova. 11. Durante il periodo di prova, l'interessato e' utilizzato nelle attivita' relative al suo profilo professionale. 12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova e' di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.