Art. 45.

                          Periodo di prova

    1.  Il  dipendente  assunto  in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto  ad  un  periodo  di  prova  la cui durata e' stabilita come
segue:
      - 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
      - 4 mesi per i restanti profili.
    In  base  a  criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono
essere  esonerati  dal  periodo  di prova i dipendenti che lo abbiano
gia'  superato  in  un equivalente profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
    Sono  esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai
ruoli  della  medesima  Amministrazione che siano stati inquadrati in
aree  superiori  o  in profili diversi della stessa area a seguito di
processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneita'.
    2.  Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del servizio effettivamente prestato.
    3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e  negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non
disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
    In  caso  di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione
del  posto  per  un  periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto  puo'  essere  risolto.  In  caso di infortunio sul lavoro o
malattia  derivante  da  causa  di  servizio si applica l'art. 20 del
presente CCNL.
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dipendenti non in prova.
    5.  Decorsa  la  meta'  del periodo di prova ciascuna delle parti
puo'  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso  ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi  di  sospensione  previsti  dal  comma 3.  Il  recesso opera dal
momento    della   comunicazione   alla   controparte.   Il   recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
    6.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia  stato  risolto,  il dipendente si intende confermato in servizio
con  il  riconoscimento  dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
    7.  In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  e' corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati; spetta altresi' al dipendente la
retribuzione  corrispondente  alle  giornate  di ferie maturate e non
godute.
    8.  Il  periodo  di  prova puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
    9.   Il   dipendente   proveniente   dalla   stessa  o  da  altra
Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto
alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato
superamento  della  prova,  o  per  recesso  dello  stesso dipendente
rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
    10.  Al  dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso
un'Amministrazione   del   comparto,  vincitore  di  concorso  presso
Amministrazione  o  ente di altro comparto, e' concesso un periodo di
aspettativa  senza  retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la
durata del periodo di prova.
    11.  Durante  il  periodo  di  prova, l'interessato e' utilizzato
nelle attivita' relative al suo profilo professionale.
    12.   La   conferma  del  contratto  a  tempo  indeterminato  per
superamento  del  periodo  di  prova  e'  di competenza del dirigente
scolastico,  come  previsto  dall'art.  14 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.