Art. 47.

                      Compiti del personale ATA

    1. I compiti del personale ATA sono costituiti:
      a) dalle  attivita' e mansioni espressamente previste dall'area
di appartenenza;
      b) da  incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilita'
e  nell'ambito  dei profili professionali, comportano l'assunzione di
responsabilita'   ulteriori,   e  dallo  svolgimento  di  compiti  di
particolare  responsabilita',  rischio  o  disagio,  necessari per la
realizzazione  del  piano  dell'offerta formativa, come descritto dal
piano delle attivita'.
    2.   La   relativa   attribuzione  e'  effettuata  dal  dirigente
scolastico,  secondo  le  modalita',  i criteri e i compensi definiti
dalla   contrattazione   d'istituto   nell'ambito   del  piano  delle
attivita'.  Le  risorse  utilizzabili,  per  le predette attivita', a
livello    di    ciascuna   istituzione   scolastica,   sono   quelle
complessivamente  spettanti,  nell'anno  scolastico  2002-2003, sulla
base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999.
    Esse   saranno  particolarmente  finalizzate  per  l'area  A  per
l'assolvimento   dei  compiti  legati  all'assistenza  alla  persona,
all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.