Art. 47.
Compiti del personale ATA
1. I compiti del personale ATA sono costituiti:
a) dalle attivita' e mansioni espressamente previste dall'area
di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilita'
e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di
responsabilita' ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilita', rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal
piano delle attivita'.
2. La relativa attribuzione e' effettuata dal dirigente
scolastico, secondo le modalita', i criteri e i compensi definiti
dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle
attivita'. Le risorse utilizzabili, per le predette attivita', a
livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-2003, sulla
base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per
l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona,
all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.