Art. 47. Compiti del personale ATA 1. I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attivita' e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilita' e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilita' ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilita', rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attivita'. 2. La relativa attribuzione e' effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalita', i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attivita'. Le risorse utilizzabili, per le predette attivita', a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-2003, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.