Art. 48.
Mobilita' professionale del personale ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui
all'art. 46 possono avvenire:
A) Tra le aree con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area
immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive,
previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione,
le cui modalita' saranno definite con la contrattazione integrativa
nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte
costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002.
b) Alle predette procedure selettive, collegate alla
formazione, e' consentita la partecipazione anche del personale privo
dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di
destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di
legge - purche' in possesso del titolo di studio stabilito
dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o
comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto
salvo, comunque, il possesso di un'anzianita' di almeno cinque anni
di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) All'interno dell'area con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno
della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed
aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti
culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti
della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal
fine.