Art. 51.

                        Orario di lavoro ATA

    1.  L'orario  ordinario  di lavoro e' di 36 ore, suddivise in sei
ore  continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le
istituzioni  educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali.
    2.  In  sede  di  contrattazione  integrativa  d'istituto saranno
disciplinate  le  modalita'  di articolazione dei diversi istituti di
flessibilita'  dell'orario  di  lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi,  recuperi  e  riposi  compensativi  sulla  base dei seguenti
criteri:
      - l'orario  di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura all'utenza;
      - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
      - miglioramento della qualita' delle prestazioni;
      - ampliamento   della   fruibilita'   dei   servizi   da  parte
dell'utenza;
      - miglioramento  dei  rapporti  funzionali  con altri uffici ed
altre amministrazioni;
      - programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
    3.  L'orario  di lavoro massimo giornaliero e' di nove ore. Se la
prestazione  di  lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il
personale  usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al
fine   del  recupero  delle  energie  psicofisiche  e  dell'eventuale
consumazione  del  pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
l'orario continuativo di lavoro giornaliero e' superiore alle 7 ore e
12 minuti.
    4.  In  quanto  autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti
d'istituto,  le  prestazioni  eccedenti  l'orario  di  servizio  sono
retribuite  con  le  modalita'  definite  in  sede  di contrattazione
integrativa d'istituto.