Art. 51.
Orario di lavoro ATA
1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore, suddivise in sei
ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le
istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno
disciplinate le modalita' di articolazione dei diversi istituti di
flessibilita' dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti
criteri:
- l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualita' delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte
dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed
altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero e' di nove ore. Se la
prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il
personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al
fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
l'orario continuativo di lavoro giornaliero e' superiore alle 7 ore e
12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti
d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono
retribuite con le modalita' definite in sede di contrattazione
integrativa d'istituto.