Art. 52.

Permessi  ed  assenze  del personale ATA chiamato a ricoprire cariche
                         pubbliche elettive

    1.  Nei  confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche
elettive  si  applicano  le  norme  di  cui  al  decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n. 267 e di cui all'art. 68 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
    Il  personale  che  si  avvalga  del  regime  delle assenze e dei
permessi  di  cui  alle  leggi predette, e' tenuto a presentare, ogni
trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in
cui   presta  servizio,  apposita  dichiarazione  circa  gli  impegni
connessi   alla   carica   ricoperta,   da  assolvere  nel  trimestre
successivo,  nonche'  a  comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni gia' dichiarati.
    2.  Nel caso in cui il dipendente presti servizio in piu' scuole,
la   predetta   dichiarazione   va   presentata  a  tutte  le  scuole
interessate.
    3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e
2  non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente
richiesta  dal  decreto  legislativo  n.  267/2000, che dovra' essere
prodotta tempestivamente dall'interessato.