Art. 52.
Permessi ed assenze del personale ATA chiamato a ricoprire cariche
pubbliche elettive
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche
elettive si applicano le norme di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei
permessi di cui alle leggi predette, e' tenuto a presentare, ogni
trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in
cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre
successivo, nonche' a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni gia' dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in piu' scuole,
la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e
2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente
richiesta dal decreto legislativo n. 267/2000, che dovra' essere
prodotta tempestivamente dall'interessato.