Art. 53.

           Modalita' di prestazione dell'orario di lavoro

    1.  All'inizio  dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta
di  piano  dell'attivita'  inerente la materia del presente articolo,
sentito il personale ATA.
    Il  dirigente  scolastico, verificatane la congruenza rispetto al
POF  ed  espletate  le  procedure  di cui all'art. 6, adotta il piano
delle  attivita'.  La puntuale attuazione dello stesso e' affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
    2.  In  coerenza  con  le  presenti  disposizioni, possono essere
adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente
coesistenti tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi
definiti da ogni singolo istituto:
      a) Orario di lavoro flessibile:
        - l'orario  di  lavoro e' funzionale all'orario di servizio e
di  apertura  all'utenza.  Una  volta  stabilito l'orario di servizio
dell'istituzione   scolastica   o  educativa  e'  possibile  adottare
l'orario    flessibile    di    lavoro   giornaliero   che   consiste
nell'anticipare  o  posticipare  l'entrata  e  l'uscita del personale
distribuendolo  anche  in  cinque  giornate  lavorative,  secondo  le
necessita'  connesse  alle  finalita'  e  agli  obiettivi di ciascuna
istituzione  scolastica  o  educativa  (piano dell'offerta formativa,
fruibilita'   dei   servizi   da  parte  dell'utenza,  ottimizzazione
dell'impiego delle risorse umane ecc.).
    I  dipendenti  che  si trovino in particolari situazioni previste
dalle  leggi  n.  1204/1971,  n.  903/1977, n. 104/1992 e del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti  nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le
esigenze  di  servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia
adottato dall'istituzione scolastica o educativa.
    Successivamente  potranno anche essere prese in considerazione le
eventuali  necessita'  del  personale  -  connesse  a  situazioni  di
tossicodipendenze,  inserimento di figli in asili nido, figli in eta'
scolare,  impegno  in  attivita' di volontariato di cui alla legge n.
266/1991  -  che  ne  faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme
delle  esigenze  del  servizio,  e tenendo anche conto delle esigenze
prospettate dal restante personale.
      b) Orario plurisettimanale:
        - la  programmazione  plurisettimanale  dell'orario di lavoro
ordinario, e' effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali
si  rileva  un'esigenza  di  maggior  intensita'  delle  attivita'  o
particolari   necessita'   di   servizio   in   determinati   settori
dell'istituzione   scolastica,   con   specifico   riferimento   alle
istituzioni   con   annesse  aziende  agrarie,  tenendo  conto  delle
disponibilita' dichiarate dal personale coinvolto.
    Ai  fini  dell'adozione  dell'orario  di  lavoro plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri:
      a) il   limite   massimo   dell'orario   di   lavoro  ordinario
settimanale di 36 ore puo' eccedere fino a un massimo di 6 ore per un
totale di 42 ore per non piu' di 3 settimane continuative;
      b) al  fine  di  garantire  il  rispetto  delle  36  ore  medie
settimanali,  i  periodi  di  maggiore  e  di  minore  concentrazione
dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno
e,  di  norma,  rispettivamente, non possono superare le 13 settimane
nell'anno scolastico.
    Le  forme  di  recupero  nei  periodi  di  minor carico di lavoro
possono  essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di
lavoro  ordinario,  oppure  attraverso  la riduzione del numero delle
giornate lavorative.
      c) Turnazioni:
        - la  turnazione  e'  finalizzata  a  garantire  la copertura
massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio
settimanale  su  cinque  o  sei  giorni  per  specifiche  e  definite
tipologie  di  funzioni e di attivita'. Si fa ricorso alle turnazioni
qualora  le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti
a coprire le esigenze di servizio.
    I  criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
      - si  considera  in turno il personale che si avvicenda in modo
da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
      - la  ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire
sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno;
      - l'adozione dei turni puo' prevedere la sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente;
      - un  turno  serale  che  vada  oltre  le  ore 20 potra' essere
attivato  solo  in  presenza  di casi ed esigenze specifiche connesse
alle   attivita'   didattiche  e  al  funzionamento  dell'istituzione
scolastica;
      - nelle  istituzioni  educative  il  numero  dei turni notturni
effettuabili  nell'arco  del  mese da ciascun dipendente non puo', di
norma,  essere  superiore  ad  otto.  Il  numero  dei  turni  festivi
effettuabili  nell'anno  da  ciascun  dipendente  non puo' essere, di
norma,  superiore  ad  un  terzo  dei  giorni  festivi dell'anno. Nei
periodi  nei  quali i convittori non siano presenti nell'istituzione,
il    turno   notturno   e'   sospeso   salvo   comprovate   esigenze
dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilita'
del personale;
      - l'orario  notturno  va  dalle  ore  22  alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel
periodo  compreso  tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del
giorno  festivo  e  dalle  ore  22  del giorno festivo alle ore 6 del
giorno successivo.
    I  dipendenti  che  si trovino in particolari situazioni previste
dalle  leggi  n.  1204/1971,  n.  903/1977, n. 104/1992 e dal decreto
legislativo  n.  151/2001  possono, a richiesta, essere esclusi dalla
effettuazione   di   turni  notturni.  Hanno  diritto  a  non  essere
utilizzate le lavoratrici dall'inizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino a un anno.
    3.  L'orario di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel
seguente modo:
      a) assistenza  tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno
24 ore in compresenza del docente;
      b) le  restanti  12 ore per la manutenzione e riparazione delle
attrezzature  tecnico-scientifiche  del  laboratorio o dei laboratori
cui  sono  addetti,  nonche'  per  la  preparazione  del materiale di
esercitazione.
    Nei   periodi   di   sospensione   dell'attivita'  didattica  gli
assistenti  tecnici  saranno  utilizzati in attivita' di manutenzione
del   materiale   tecnico-scientifico-informatico   dei   laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.