Art. 53. Modalita' di prestazione dell'orario di lavoro 1. All'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell'attivita' inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art. 6, adotta il piano delle attivita'. La puntuale attuazione dello stesso e' affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi. 2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a) Orario di lavoro flessibile: - l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa e' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessita' connesse alle finalita' e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.). I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/1971, n. 903/1977, n. 104/1992 e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall'istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessita' del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in eta' scolare, impegno in attivita' di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale. b) Orario plurisettimanale: - la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, e' effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensita' delle attivita' o particolari necessita' di servizio in determinati settori dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilita' dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore puo' eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non piu' di 3 settimane continuative; b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. c) Turnazioni: - la turnazione e' finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attivita'. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: - si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; - la ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; - l'adozione dei turni puo' prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; - un turno serale che vada oltre le ore 20 potra' essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attivita' didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica; - nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo', di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non puo' essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno e' sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilita' del personale; - l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/1971, n. 903/1977, n. 104/1992 e dal decreto legislativo n. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno. 3. L'orario di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonche' per la preparazione del materiale di esercitazione. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attivita' di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.