Art. 53.
Modalita' di prestazione dell'orario di lavoro
1. All'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta
di piano dell'attivita' inerente la materia del presente articolo,
sentito il personale ATA.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al
POF ed espletate le procedure di cui all'art. 6, adotta il piano
delle attivita'. La puntuale attuazione dello stesso e' affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere
adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente
coesistenti tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi
definiti da ogni singolo istituto:
a) Orario di lavoro flessibile:
- l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e
di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio
dell'istituzione scolastica o educativa e' possibile adottare
l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste
nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale
distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le
necessita' connesse alle finalita' e agli obiettivi di ciascuna
istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa,
fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione
dell'impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n. 1204/1971, n. 903/1977, n. 104/1992 e del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le
esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia
adottato dall'istituzione scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le
eventuali necessita' del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in eta'
scolare, impegno in attivita' di volontariato di cui alla legge n.
266/1991 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme
delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze
prospettate dal restante personale.
b) Orario plurisettimanale:
- la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro
ordinario, e' effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali
si rileva un'esigenza di maggior intensita' delle attivita' o
particolari necessita' di servizio in determinati settori
dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle
istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle
disponibilita' dichiarate dal personale coinvolto.
Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario
settimanale di 36 ore puo' eccedere fino a un massimo di 6 ore per un
totale di 42 ore per non piu' di 3 settimane continuative;
b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie
settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno
e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane
nell'anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di
lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle
giornate lavorative.
c) Turnazioni:
- la turnazione e' finalizzata a garantire la copertura
massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio
settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite
tipologie di funzioni e di attivita'. Si fa ricorso alle turnazioni
qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti
a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo
da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire
sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno;
- l'adozione dei turni puo' prevedere la sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potra' essere
attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse
alle attivita' didattiche e al funzionamento dell'istituzione
scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni
effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo', di
norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi
effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non puo' essere, di
norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei
periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione,
il turno notturno e' sospeso salvo comprovate esigenze
dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilita'
del personale;
- l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel
periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del
giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del
giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n. 1204/1971, n. 903/1977, n. 104/1992 e dal decreto
legislativo n. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla
effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere
utilizzate le lavoratrici dall'inizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino a un anno.
3. L'orario di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel
seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno
24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle
attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori
cui sono addetti, nonche' per la preparazione del materiale di
esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli
assistenti tecnici saranno utilizzati in attivita' di manutenzione
del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.