Art. 54.

               Ritardi, recuperi e riposi compensativi

    1.   Il  ritardo  sull'orario  di  ingresso  al  lavoro  comporta
l'obbligo  del  recupero  entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si e' verificato il ritardo.
    2.  In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione
cumulando  le  frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione
non inferiori alla mezza ora.
    3.  In  quanto  autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di
servizio sono retribuite.
    4.   Se   il  dipendente,  per  esigenze  di  servizio  e  previe
disposizioni  impartite,  presta  attivita'  oltre l'orario ordinario
giornaliero,   puo'  richiedere,  in  luogo  della  retribuzione,  il
recupero  di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni
di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale
titolo  maturate  potranno  essere  cumulate  e usufruite nei periodi
estivi  o  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche,  sempre con
prioritario   riguardo   alla   funzionalita'   e  alla  operativita'
dell'istituzione scolastica.
    5.  Le  predette  giornate  di riposo non possono essere cumulate
oltre  l'anno  scolastico  di  riferimento, e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale
si   sono   maturate,  sempre  compatibilmente  con  le  esigenze  di
funzionalita'  dell'istituzione  scolastica.  In mancanza di recupero
delle  predette  ore,  per motivate esigenze di servizio o comprovati
impedimenti   del   dipendente,  le  stesse  devono  comunque  essere
retribuite.
    6.   L'istituzione  scolastica  fornira'  mensilmente  a  ciascun
dipendente  un  quadro  riepilogativo  del  proprio  profilo  orario,
contenente  gli  eventuali  ritardi  da  recuperare  o  gli eventuali
crediti orari acquisiti.