Art. 54.
Ritardi, recuperi e riposi compensativi
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta
l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si e' verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del
dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione
cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione
non inferiori alla mezza ora.
3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di
servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe
disposizioni impartite, presta attivita' oltre l'orario ordinario
giornaliero, puo' richiedere, in luogo della retribuzione, il
recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni
di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale
titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi
estivi o di sospensione delle attivita' didattiche, sempre con
prioritario riguardo alla funzionalita' e alla operativita'
dell'istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate
oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale
si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di
funzionalita' dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero
delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati
impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite.
6. L'istituzione scolastica fornira' mensilmente a ciascun
dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali
crediti orari acquisiti.