Art. 55.
Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore
settimanali e' quello adibito a regimi di orario articolati su piu'
turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario,
finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti
particolari gravosita' nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero
superiore alle dieci ore per almeno tre giorni a settimana.
2. Sara' definito a livello di singola istituzione scolastica il
numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il
personale che potra' usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri di cui al comma 1.
Art. 56.
Indennita' di direzione e sostituzione del DSGA
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative e' corrisposta un'indennita' di direzione come
nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennita' e'
corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2,
lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente,
sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a
decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennita' di direzione, di cui al
comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, e' inclusa nel
calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto
(TFR), in aggiunta alle voci retributive gia' previste dal comma 1
dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la
copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari
della disciplina del trattamento di fine rapporto, e' posto
annualmente a carico delle disponibilita' complessive del fondo
dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo
pari al 6,91% del valore dell'indennita' di direzione nella misura
base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il
fondo e' annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la
copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente
sara' soggetto alla predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi e'
sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che,
a sua volta, e' sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia
di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo
del coordinatore amministrativo, il DSGA e' sostituito
dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi
dell'art. 47.
5. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico,
su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo
determinato verra' conferito sulla base delle graduatorie permanenti.