Art. 55. Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali 1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali e' quello adibito a regimi di orario articolati su piu' turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita' nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni a settimana. 2. Sara' definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potra' usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1. Art. 56. Indennita' di direzione e sostituzione del DSGA 1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e' corrisposta un'indennita' di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennita' e' corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennita' di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, e' inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive gia' previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico delle disponibilita' complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell'indennita' di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo e' annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sara' soggetto alla predetta disciplina. 4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi e' sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, e' sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA e' sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47. 5. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verra' conferito sulla base delle graduatorie permanenti.