Art. 57.

             Collaborazioni plurime per il personale ATA

    1.  Il  personale  ATA puo' prestare la propria collaborazione ad
altra  scuola  per  realizzare  specifiche  attivita'  che richiedano
particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
    Tale  collaborazione  non comporta esoneri, anche parziali, nella
scuola di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico sentito
il direttore dei servizi generali ed amministrativi.