Art. 57. Collaborazioni plurime per il personale ATA 1. Il personale ATA puo' prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attivita' che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.