Art. 57.
Collaborazioni plurime per il personale ATA
1. Il personale ATA puo' prestare la propria collaborazione ad
altra scuola per realizzare specifiche attivita' che richiedano
particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella
scuola di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico sentito
il direttore dei servizi generali ed amministrativi.