Art. 58.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere
costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti,
nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle
aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di
DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per
la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri
dell'economia e della funzione pubblica, sono determinati, i criteri
e le modalita' per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le
quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun
profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale,
fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali
situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalita' di cui al comma 3, nonche' la durata
minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate
dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non puo' essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni
caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo'
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da
contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla
relativa O.M.
7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla
combinazione delle due modalita' indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal del decreto legislativo n.
25 febbraio 2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e'
escluso dalle attivita' aggiuntive aventi carattere continuativo, ne'
puo' fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato e' consentito, previa autorizzazione
del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro
che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attivita' d'istituto della stessa
Amministrazione. L'assunzione di altro lavoro, o la variazione della
seconda attivita' da parte del dipendente con rapporto di lavoro a
tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro
15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi compresa l'indennita' integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita', spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse pari a quello dei
lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico e'
commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e'
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto
legislativo n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 39,
comma 13.