Art. 58.

                 Rapporto di lavoro a tempo parziale

    1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  delle istituzioni educative possono essere
costituiti  rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti,
nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle
aree  di  personale  a tempo pieno, con esclusione della qualifica di
DSGA  e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per
la dotazione organica medesima.
    2.  Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
    3.   Con   ordinanza  del  MPI,  previa  intesa  con  i  Ministri
dell'economia  e della funzione pubblica, sono determinati, i criteri
e  le  modalita' per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1;  in  particolare,  con  la stessa ordinanza sono definite le
quote  percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun
profilo  professionale,  da  riservare  a  rapporti a tempo parziale,
fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali
situazioni di soprannumero accertate.
    4.  I criteri e le modalita' di cui al comma 3, nonche' la durata
minima  delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate
dal  MPI  alle  organizzazioni  sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
    5.  Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di
organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non  puo'  essere  inferiore  al 50% di quella a tempo pieno. In ogni
caso,  la  somma  delle  frazioni  di posto a tempo parziale non puo'
superare  il  numero  complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
    6.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale deve risultare da
contratto  scritto  e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione  lavorativa  di  cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata  al dirigente scolastico entro i termini specificati dalla
relativa O.M.
    7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
      a) con  articolazione  della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
      b) con  articolazione  della prestazione su alcuni giorni della
settimana,  del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno (tempo
parziale  verticale),  in  misura  tale  da rispettare la media della
durata   del  lavoro  settimanale  prevista  per  il  tempo  parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
      c) con   articolazione   della   prestazione  risultante  dalla
combinazione  delle  due modalita' indicate alle lettere a e b (tempo
parziale  misto),  come  previsto  dal  del  decreto  legislativo  n.
25 febbraio 2000, n. 61.
    8.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale e'
escluso dalle attivita' aggiuntive aventi carattere continuativo, ne'
puo' fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
    Nell'applicazione  degli  altri  istituti  normativi previsti dal
presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della
prestazione  e  della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
    9.  Al personale interessato e' consentito, previa autorizzazione
del  dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro
che  non  arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili    con    le    attivita'   d'istituto   della   stessa
Amministrazione.  L'assunzione di altro lavoro, o la variazione della
seconda  attivita'  da  parte del dipendente con rapporto di lavoro a
tempo  parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro
15 giorni.
    10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi   compresa   l'indennita'   integrativa  speciale  e  l'eventuale
retribuzione  individuale  di  anzianita', spettanti al personale con
rapporto  a  tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
    11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse pari a quello dei
lavoratori  a  tempo  pieno.  I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno  diritto  ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro  prestate  nell'anno.  Il  relativo  trattamento  economico e'
commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
    12.   Il   trattamento   previdenziale  e  di  fine  rapporto  e'
disciplinato  dalle  disposizioni  contenute  nell'art. 9 del decreto
legislativo n. 61/2000.
    13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto  a  tempo  parziale  e  viceversa  si  applicano, nei limiti
previsti  dal  presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 39,
comma 13.