Art. 59.
Contratto a tempo determinato per il personale in servizio
1. Il personale ATA puo' accettare, nell'ambito del comparto
scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarita' della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della
relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale
assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.