Art. 60.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 40. Anche il
personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al
completamento dell'orario.
2. Le domeniche e le festivita' infrasettimanali ricadenti nel
periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da
computarsi nell'anzianita' di servizio. Nell'ipotesi che il
dipendente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art.
2109, comma 1, del codice civile.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche
disposizioni normative.