Art. 61.
Restituzione alla qualifica di provenienza
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA puo', a
domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con
effetto dall'anno scolastico successivo alla data del provvedimento
di restituzione. Il provvedimento e' disposto dal Direttore regionale
scolastico della sede di titolarita'.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume
in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe
spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.