ART. 63.
                        (Orario di servizio)

  L'orario  di  servizio per il personale della pubblica sicurezza e'
fissato  in  quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri
secondo le esigenze di servizio.
  Per  un  periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente
legge  i  turni  di  lavoro  giornaliero  sono  formati sulla base di
quarantadue ore settimanali.
  La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato
nel  comma  successivo  e'  retribuita  come  prestazione  di  lavoro
straordinaria.
  Quando  le  esigenze  lo  richiedano,  gli ufficiali, gli agenti di
pubblica  sicurezza  e  il  personale che svolge la propria attivita'
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti
a  prestare  servizio  anche  in  eccedenza  all'orario  normale, con
diritto  a  compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni
previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n.   422,   per   il  personale  con  qualifica  inferiore  a  quella
dirigenziale,  dall'articolo  20  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio 1978, n.
385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui
al  presente  articolo  si  applica  anche  ai  dirigenti  generali e
qualifiche   equiparate   fino  all'emanazione  di  una  nuova  legge
concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
  Il  personale  di  cui al primo comma e quello dell'Amministrazione
civile  dell'interno  che  presta servizio nell'Amministrazione della
pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
  Ove  per  particolari  esigenze di servizio il giorno di riposo non
possa  essere  usufruito  nell'arco  della settimana, e' recuperabile
entro le quattro settimane successive.
  Il  personale  di cui al precedente comma che presta servizio in un
giorno  festivo  non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di
riposo  stabilito  dall'Amministrazione  entro  le  quattro settimane
successive.