ART. 64. 
               (Obbligo di permanenza e reperibilita') 
 
  Per esigenze di ordine  e  di  sicurezza  pubblica  o  di  pubblico
soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai  ruoli  della
Polizia di Stato di permanere in caserma od  in  ufficio,  ovvero  di
mantenere  la  reperibilita',  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento di servizio di cui all'articolo 111. 
  Il personale che  esplica  funzioni  di  polizia  ha  l'obbligo  di
alloggiare presso gli istituti od i reparti durante  i  corsi  ed  il
periodo di  addestramento,  salvo  diversa  normativa  stabilita  nel
regolamento di cui al comma precedente. 
  Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verra'
concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di  eguale
natura delle forze annate dello Stato.