ART. 65. (Doveri di subordinazione) Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro dell'interno; b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega, del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza; c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita' dello Stato.