ART. 65.
                     (Doveri di subordinazione)

  Gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
    a) del Ministro dell'interno;
    b)  dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano,
per  delega,  del  Ministro,  attribuzioni  in  materia  di  pubblica
sicurezza;
    c)  del  capo  della  polizia-direttore  generale  della pubblica
sicurezza.
  Restano   salvi   i  doveri  di  subordinazione  funzionali  degli,
appartenenti  all'Amministrazione  della  pubblica sicurezza verso il
prefetto  e,  nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita'
dello Stato.