ART. 66.
              (Ordine gerarchico e rapporti funzionali)

  L'appartenente   ai   ruoli   dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  e'  tenuto  ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore
gerarchico od operativo.
  Gli  ordini  devono essere attinenti al servizio o alla disciplina,
non  eccedenti  i  compiti  di  istituto  e non lesivi della dignita'
personale di coloro cui sono diretti.
  L'appartenente   ai   ruoli   dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza,  al quale sia rivolto un orde che egli ritenga palesemente
illegittimo,  deve  farlo  rilevare al superiore che lo ha impartito,
dichiarandone  le  ragioni;  se l'ordine e rinnovato per iscritto, e'
tenuto  a  darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il
superiore  che  lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della
Polizia  di  Stato  si  trova  in  servizio di ordine pubblico ovvero
quando  esiste  uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto
palesemente  illegittimo  deve essere eseguito su rinnovata richiesta
anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo
di confermarlo per iscritto.
  L'appartenente   ai   ruoli   dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza,  al  quale  viene  impartito  un  ordine la cui esecuzione
costituisce   manifestamente   reato,   non   lo  esegue  ed  informa
immediatamente i superiori.
  Il  disposto  di  cui  ai  commi  precedenti  si applica, in quanto
compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza.
  Gli    appartenenti    ai    ruoli    della   Polizia   di   Stato,
dell'Amministrazione civile dell'interno nonche' delle altre forze di
polizia  e  delle  altre  amministrazioni  dello  Stato  sono  tenuti
all'osservanza  delle  disposizioni  loro  impartite in ragione della
funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale
e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del
ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato
sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica
sicurezza.
  L'inosservanza  di  quanto  disposto nel presente articolo comporta
responsabilita'  disciplinari,  salva  la  eventuale  responsabilita'
penale.