ART. 69.
                       (Assistenza religiosa)

  Al  personale  della  Polizia  di  Stato che risieda presso alloggi
collettivi   di   servizio   o  scuole,  e'  assicurata  l'assistenza
religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
  Per  assicurare  l'assistenza  religiosa  e'  escluso il ricorso ai
cappellani militari.