ART. 18.
                 (Interventi nel settore agricolo).

  Le  Regioni  provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle
comunita' montane, con procedure semplificate da definire con propria
legge,  agli  interventi  nel  settore  agricolo di cui alla legge 25
maggio  1970,  n.  364,  e  successive modificazioni, ivi comprese le
opere  di  irrigazione,  nonche'  agli interventi per lo sviluppo del
settore,  avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai
sensi del precedente articolo 4.
  Nell'ambito  degli interventi di cui al precedente comma le Regioni
possono  prevedere,  per  il  ripristino  delle strutture aziendali e
degli  impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione
e   commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici,  la
concessione  di contributi nella misura massima pari all'intera spesa
riconosciuta.