ART. 18.
(Interventi nel settore agricolo).
Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle
comunita' montane, con procedure semplificate da definire con propria
legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25
maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le
opere di irrigazione, nonche' agli interventi per lo sviluppo del
settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai
sensi del precedente articolo 4.
Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni
possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e
degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la
concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa
riconosciuta.