ART. 19.
(Piccola proprieta' contadina).
A favore di titolari di aziende agricole, costituite con
finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo
agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano
subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi
di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate
corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa
scadenza potra' essere differita per il corrispondente numero di
rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza
maggiorazione del tasso di interesse.
La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e'
autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con
tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori
diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli
od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che
risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la
loro attivita' lavorativa al momento del sisma, i quali intendano
ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite
dal terremoto o in zone contermini.
Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla
realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a
servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa
conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per
l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa
e' autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito
concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di
spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.