ART. 19.
                   (Piccola proprieta' contadina).

  A   favore   di   titolari  di  aziende  agricole,  costituite  con
finanziamenti  della Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina,  anche  per  il  tramite  degli enti regionali di sviluppo
agricolo  ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965,
n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano
subito  danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi
di  ripristino  e  di  riattamento  delle  strutture  stesse, le rate
corrispondenti  possono  essere  sospese  sino a 5 anni e la relativa
scadenza  potra'  essere  differita  per  il corrispondente numero di
rate,  a  decorrere  dalla  scadenza dell'ultima rata prevista, senza
maggiorazione del tasso di interesse.
  La  Cassa  per  la formazione della piccola proprieta' contadina e'
autorizzata  a  compiere  operazioni  di acquisto e di rivendita, con
tasso  di  interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori
diretti,  affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli
od  associati  in  cooperative  agricole regolarmente costituite, che
risultavano  residenti  nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la
loro  attivita'  lavorativa  al  momento del sisma, i quali intendano
ampliare  ovvero  costituire  imprese coltivatrici nelle zone colpite
dal terremoto o in zone contermini.
  Per  gli  stessi  acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla
realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a
servizio  dei  terreni  acquistati potranno essere dalla Cassa stessa
conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
  Nel   caso   in   cui   gli  assegnatari  intendano  avvalersi  per
l'esecuzione  delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa
e'  autorizzata  a  prestare  fidejussioni  agli  istituti di credito
concedenti  il  mutuo  fino  alla concorrenza del relativo importo di
spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.