ART. 20.
(Garanzia per le operazioni di credito agrario).
Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi
nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di
coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti,
lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole,
enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono
assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di
garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge
2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.