ART. 20.
          (Garanzia per le operazioni di credito agrario).

  Tutte  le  operazioni  di  credito  agrario  previste  dalle  leggi
nazionali  e  regionali  sulla  ricostruzione, effettuate a favore di
coltivatori  diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti,
lavoratori  della  terra,  singoli o associati, cooperative agricole,
enti  cooperativi  e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono
assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  fondo  interbancario di
garanzia  di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge
2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.