Art. 45.
(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)
L'articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente:
"Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento
penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per
riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un
procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione,
e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire
centomila a cinquecentomila".