Art. 46.
(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento
penale)
L'articolo 685 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un
procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con
l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle
deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
cinquantamila a duecentomila".