Art. 47.
(Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia
di armi all'autorita)
Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano
armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire
cinquecentomila".