Art. 48.
(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)
L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato
per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 235. - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti
cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti
cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel
termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei
protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti,
e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel
termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di
rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o
trasmette un elenco incompleto".