Art. 49.
(Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
"Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di
societa' o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano
alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio
delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".