Art. 50.
(Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
"Gli amministratori delle societa' sono puniti con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove
omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le
eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con
l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano
comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo
che il fatto non costituisca reato piu' grave. Per la violazione
dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si
applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del
codice civile".