Art. 51.
(Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le
dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei
termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un
ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da
lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e
comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".