Art. 52.
(Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza
delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da
lire 4 milioni a lire 40 milioni".