Art. 22.
                             Generalita'

  I  ricorsi  amministrativi,  previsti  dal presente decreto, devono
essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li
trasmette  con  le  proprie  osservazioni  a quello competente per la
decisione.
  Si  applicano,  altresi',  per quanto non previsto e se compatibili
con le norme contenute nel presente capo, le disposizioni di cui agli
articoli  da  1  a  6  del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.