Art. 22. Generalita' I ricorsi amministrativi, previsti dal presente decreto, devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione. Si applicano, altresi', per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.