Art. 23.
 Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria

  Avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si
ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato
la sanzione.
  Nel  ricorso  debbono  essere indicati i motivi di impugnazione del
provvedimento.