Art. 24.
              Riesame della sanzione della deplorazione

  Avverso la sanzione della deplorazione e' ammesso rivolgere istanza
di  riesame al capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
  L'esito  del  riesame  e' fatto risultare da decreto del capo della
polizia  -  direttore  generale della pubblica sicurezza, adottato in
conformita'  della deliberazione del consiglio centrale di disciplina
di cui al precedente art. 16.
  Si  applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti
articoli 20 e 21.