Art. 24. Riesame della sanzione della deplorazione Avverso la sanzione della deplorazione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, adottato in conformita' della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui al precedente art. 16. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.