Art. 25. Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione. Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro dell'interno. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto ministeriale, adottato in conformita' della deliberazione del consiglio superiore di disciplina o del consiglio centrale di disciplina, a seconda che il provvedimento oggetto di riesame sia stato emanato previo giudizio del consiglio centrale di disciplina o del consiglio provinciale di disciplina. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.