Art. 25. 
 
Riesame  delle  sanzioni  della  sospensione  dal  servizio  e  della
                            destituzione. 
  Avverso  le  sanzioni  della  sospensione  dal  servizio  e   della
destituzione e' ammesso rivolgere  istanza  di  riesame  al  Ministro
dell'interno. 
  L'esito del riesame e' fatto  risultare  da  decreto  ministeriale,
adottato in conformita' della deliberazione del  consiglio  superiore
di disciplina o del consiglio centrale di disciplina, a  seconda  che
il provvedimento oggetto di riesame sia stato emanato previo giudizio
del consiglio centrale di disciplina o del consiglio  provinciale  di
disciplina. 
  Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai  precedenti
articoli 20 e 21.