Art. 30. Ripresa dell'attivita' scolastica I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneita' abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale. A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi. Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza. Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneita' o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero. L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneita' del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso e' sostenuto. Potra' inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturita' riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgera' secondo le norme in vigore per lo svolgimento degli esami di maturita'. I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.