Art. 30.
                  Ripresa dell'attivita' scolastica

  I  profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli
istituti  italiani  funzionanti  all'estero, che in sede di scrutinio
finale  o  di  esame  di  idoneita' abbiano conseguito la promozione,
saranno  iscritti  nelle  scuole  e  negli  istituti  del  territorio
nazionale.
  A  tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con  il  Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la
scuola  e  la  classe  alle  quali gli alunni possono essere ammessi,
tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.
  Speciali   corsi  di  recupero  o  di  adattamento  possono  essere
organizzati,  a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine
di   armonizzare  la  preparazione  degli  alunni  ed  assicurare  la
prosecuzione  degli  studi  secondo  l'ordinamento  della  scuola  di
provenienza.
  Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione,
di  idoneita' o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano
potuto  chiedere  la  partecipazione  a  detti  esami per la sessione
autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.
  L'esame  consiste  in un colloquio diretto ad accertare, attraverso
una  valutazione  globale, l'idoneita' del candidato a frequentare la
classe per la quale l'esame stesso e' sostenuto.
  Potra'  inoltre  essere istituita una sessione speciale di esami di
maturita'  riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a
detti  esami  nella  sessione  normale, nelle scuole o negli istituti
italiani funzionanti all'estero.
  L'esame  si svolgera' secondo le norme in vigore per lo svolgimento
degli esami di maturita'.
  I  candidati  di  cui al terzo e quarto comma del presente articolo
sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente
all'esito favorevole dell'esame-colloquio.