Art. 31. Assistenza scolastica Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed, artistica e delle universita' statali o abilitati a rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio. Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o abilitati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalle norme stesse. I posti gratuiti e semigratuiti ordinari preso i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato aventi sede nelle regioni a statuto speciale, di cui al numero 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, nonche' quelli gratuiti riservati di cui al numero 2, lettera d), dello stesso articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche in deroga alle norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanera' con apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel primo comma. Agli studenti universitari indicati nel precedente primo comma le opere universitarie aventi sede nelle regioni a statuto speciale concedono, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della medesima legge e successive modificazioni.