Art. 34.
                       Assegnazione di alloggi

  La regione territorialmente competente riserva a favore di profughi
di  cui  all'articolo  1  della presente legge un'aliquota di alloggi
compresi  nei programmi d'intervento in materia di edilizia economica
e  popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine e' applicabile
la  deroga  di  cui  al  primo comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
  All'uopo,   e'  ammessa  la  presentazione  delle  domande  di  cui
all'articolo  4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
1035,  per  un  quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, prescindendo dall'obbligo
della  residenza  di  cui  all'articolo  2,  lettera b), dello stesso
decreto.
  La  collocazione  nelle  previste  graduatorie  avverra' secondo le
modalita'  indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9
dell'anzidetto decreto.
  Gli  alloggi  ancora in fase di costruzione alla data di entrata in
vigore   della  presente  legge  da  parte  dell'Ente  nazionale  per
lavoratori  rimpatriati  e  profughi  o  la  cui  costruzione dovesse
iniziare  dopo  tale  data  da  parte  dello  stesso  ente,  verranno
assegnati   integralmente  ai  profughi  ed  ai  lavoratori  italiani
all'estero che rientrano in patria.
  Fino  a  quando  non sia diversamente stabilito in attuazione degli
articoli  93  e  95  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  i  concorsi  per  l'assegnazione ai profughi
dell'aliquota  di alloggi di cui al primo comma del presente articolo
e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi
dell'articolo  3,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le
case popolari competenti per territorio.
  Gli  alloggi  vengono  assegnati  ai  profughi  dai comuni ai sensi
dell'articolo  95  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di
profughi  presenti  nella  regione  e  designati  dal  prefetto della
provincia  interessata  sulla  base  delle  indicazioni della regione
stessa.
  Il  sesto  comma  dell'articolo  5  della legge 14 ottobre 1960, n.
1219, e' abrogato.
  Il  numero  8)  dell'articolo  7  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e' sostituito dal seguente:
  "8)  richiedenti  grandi  invalidi  civili  e  militari  o profughi
rimpatriati  da  non  oltre  un quinquennio e che non svolgono alcuna
attivita' lavorativa: punti 2".