Art. 36. Rilascio delle attestazioni delle autorita' consolari Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonche' le certificazioni dell'esercizio dell'attivita' professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorita' consolari, fatta salva la facolta' del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.